In base al decreto legislativo 297/1994, art. 193 e dall’O.M. 90/2001 – Art. 19, alla fine è previsto l’Esame di Idoneità, che viene affrontato al temine dell’anno (solitamente o a giugno o a settembre) e che prevede delle prove scritte e orali che vanno svolte presso l’istituto al quale ci si è affidati. Questo riguarderà il recupero o le integrazioni del programma relativo agli anni che si devono recuperare.
La valutazione viene espressa con un voto per ogni singola materia, che va da 1 a 10. Agli anni che riguardano la classe terza e quarta invece viene assegnato un punteggio di credito scolastico, rilasciato in base alla media finale delle votazioni. Questo credito servirà a integrare il punteggio finale per gli esami dell’ultimo anno.
Non esistono limiti di età per recuperare gli anni scolastici persi, e non conta nemmeno quant’è il tempo trascorso dalla licenza media o dall’ultimo anno di scuola frequentato. Ecco quali sono, secondo la normativa, le differenze in base all’età:
Per quanto riguarda la quantità di anni, la normativa prevede che si possano recuperare gli anni persi sino al raggiungimento dei propri coetanei (ma non di più).
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